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L'ECHA consulta la raccomandazione di 5 sostanze per l'autorizzazione REACH

contagocce nella ricerca sul tubo in laboratorio per la ricerca chimica in medicina e biotecnologia

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta valutando la possibilità di raccomandare cinque sostanze per l'elenco delle autorizzazioni REACH.

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Queste cinque sostanze comprendono:

  • Melammina;
  • bis(2-etilesil)tetrabromoftalato che copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (TBPH);
  • S-(triciclo[5.2.1.0 2,6]deca-3-en-8(o 9)-il) O-(isopropile o isobutile o 2-etilesil) O-(isopropile o isobutile o 2-etilesil) fosforoditioato;
  • Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; E
  • Tetraossido di bario e diboro.

Inoltre, l'ECHA invita anche a commentare le implicazioni dell'aggiunta di un nuovo pericolo al dibutilftalato (DBP) che è già presente nell'elenco delle autorizzazioni.

Le consultazioni sono aperte fino al 7 Maggio 2024

I dettagli sono i seguenti:

Nome della sostanzaNumero CASProprietà intrinseca rilevante per le SVHCIntervallo di volume nell'ambito dell'autorizzazione (t/a)Esempi di usi nell'ambito dell'autorizzazione
Melamina108-78-1Livello di preoccupazione equivalente con probabili effetti gravi per la salute umana (Articolo 57(f) – salute umana). Livello di preoccupazione equivalente con probabili effetti gravi sull’ambiente (articolo 57, lettera f) – ambiente)>10,000 t/annoUtilizzare come additivo in schiume e rivestimenti, utilizzare nelle resine
Bis(2-etilesil)tetrabromoftalato che copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (TBPH)-vPvB (articolo 57e) 100 -1,000 t/aUtilizzo nella produzione di articoli in gomma, nelle materie plastiche, negli adesivi e sigillanti, nelle schiume
Bis(2-etilesil)tetrabromoftalato che copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (TBPH)255881-94-8PBT (Articolo 57 quinquies)100 -<1,000 t/aUtilizzo in lubrificanti e grassi, ad esempio in veicoli o macchinari
Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina75980-60-8Tossico per la riproduzione (art. 57 c)1,000 -<10,000 t/aUtilizzare come fotoiniziatore in inchiostri, rivestimenti e adesivi polimerizzabili con raggi UV
Bario diboro tetraossido13701-59-2Tossico per la riproduzione (articolo 57 quater)100 -<1,000 t/aUtilizzare in rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

Un nuovo pericolo aggiunto al dibutilftalato (DBP) (CAS: 84-74-2):

SostanzaProprietà intrinseca di cui all'articolo 57Disposizioni transitorieUsi esentatiPeriodi di revisione
Data dell'ultima domandaData del tramonto
dibutilftalato
(DPB)
C
CE: 201-557-4
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferente endocrino (Articolo 57(f) – salute umana) Proprietà di interferente endocrino (Articolo 57(f) – ambiente)(a) 21 agosto 2013 (*)

b) In deroga alla lettera a):

14 giugno 2023 per usi in:

— confezionamento primario di medicinali contemplati dal regolamento (CE) n. 726/2004, dalla direttiva 2001/82/CE e/o dalla direttiva 2001/83/CE;

— miscele contenenti DBP pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % peso/peso.

c) In deroga alle lettere a) e b):

[18 mesi dall'entrata in vigore] per usi in:

− materiali a contatto con gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004;

− dispositivi medici disciplinati dalla Direttiva 90/385/CEE*, Direttiva 93/42/CEE* o Direttiva 98/79/CE** o Regolamento 2017/745 e Regolamento 746/746;
(a) 21 febbraio 2015 (**)

b) In deroga alla lettera a):

14 dicembre 2024 per usi in:

— confezionamento primario di medicinali contemplati dal regolamento (CE) n. 726/2004, dalla direttiva 2001/82/CE e/o dalla direttiva 2001/83/CE;

— miscele contenenti DBP pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % peso/peso.

c) In deroga alle lettere a) e b):

[36 mesi dall'entrata in vigore] per usi in:

− materiali a contatto con gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004;

− dispositivi medici disciplinati dalla Direttiva 90/385/CEE*, Direttiva 93/42/CEE* o Direttiva – 2 98/79/CE** o Regolamento 2017/745 e Regolamento 746/746;
--

Nota: le modifiche in esame sono scritte in rosso.

Il CIRS ricorda caldamente che se una sostanza è inclusa nell'elenco delle autorizzazioni, non può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo una determinata data a meno che non venga concessa un'autorizzazione per un uso specifico. Le aziende che utilizzano, producono o importano queste sostanze possono richiedere l'autorizzazione.

Se hai bisogno di assistenza o hai domande, contattaci tramite service@cirs-group.com.

Fonte da CIR

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